Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Varie 01/01/1962

350. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.

ART. 25 NORMA PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.

ART. 26 DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATO- RE I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del regolamento approvato con Regio decreto 25-5-1895, n. 350. Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma.

ART. 27 CHIUSURE DEI REGISTRI PER LE OPERE DI DURATA PLURIENNALE O LA CUI ESECUZIONE VIENE INTERROTTA Per le opere da eseguirsi in più anni o che debbano essere sospese a determinate epoche dell'anno il capitolato speciale può prescrivere che alla fine di ogni anno si addivenga alla chiusura delle partite del registro e alla redazione del conto delle opere eseguite nell'anno. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conto come sopra redatto, l'appaltatore può esplicare le sue osservazioni e riserve con le norme e le modalità di cui all'articolo precedente.

ART. 28 ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE Ove l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel capitolato speciale, voglia far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e chieda all'appaltatore l'e sborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che il direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'ingegnere capo, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni. Nell'ordine dato all'appaltatore deve essere fatta espressa menzione della autorizzazione. Nei capitolati speciali è fissato l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate. Tale interesse non può essere maggiore del sei per cento all'anno ed è dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.

ART. 29 TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel capitolato speciale per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro. La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale; è ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ART. 30 SOSPENSIONE DEI LAVORI Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

ART. 31 PROROGHE L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.

ART. 32 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro né di notte senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori. Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvi gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

ART. 33 PAGAMENTI IN ACCONTO Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o appena raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma precedente. Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge. Le somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono pa-

ART. 34 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA PER I PAGAMENTI IN ACCONTO I certificati di pagamento in acconto vengono emessi dall'ingegnere capo sulla base di documenti contabili compilati a norma di regolamento, indicanti la qualità e l'importo dei lavori eseguiti. Per determinati manufatti, il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera ai fini del loro accreditamento, non oltre il 50% in contabilità prima della messa in opera. Salva diversa disposizione del capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti si aggiunge metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal direttore dei lavori.

ART. 35 RITARDI NEI PAGAMENTI DEGLI ACCONTI Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'Amministrazione, entro i termini di cui al 2- comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 60 (Il termine è stato modificato dall'art. 4 della legge 10-12-1981 n. 741) giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del Regio decreto-legge 12-3-1936 n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 60 (Il termine è stato modificato dall'art. 4 della legge 10-12-1981 n. 741) giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni, dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 36 RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili alla Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato. Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2-comma, del regolamento approvato con Regio decreto 25-5-1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento.

ART. 37 PREZZI CONTRATTUALI Salvo quanto è stabilito nel presente capitolato, i prezzi di appalto si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi a norma delle disposizioni vigenti. La revisione in aumento o in diminuzione ha luogo sentito in ogni caso l'appaltatore.

ART. 38 INIZIO E COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO Entro il termine prescritto dal capitolato speciale, e, in difetto, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve iniziarsi la visita di collaudo. In ogni caso il termine decorre dalla data sotto la quale giunge alla direzione dei lavori la comunicazione dell'appaltatore concernente l'avvenuta ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione appaltante, devono essere compiute nel termine che, a norma dell'art. 22, lettera

 

Pagina 3/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional